Direttiva 95/16/CE
del PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO
del 29 giugno 1995
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli
ascensori
Legge 13
Legge 9 Gennaio 1989, n°
13 (1)
Disposizioni per favorire
il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
privati
Direttiva
95/16/CE
del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 29 giugno 1995
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli
ascensori.
CAPITOLO I Campo
d'applicazione, commercializzazione e libera circolazione
Articolo 1
1. La presente direttiva si applica agli ascensori in servizio permanente
negli edifici e nelle costruzioni. Essa si applica inoltre ai componenti di
sicurezza utilizzati in tali ascensori ed elencati nell'allegato IV.
2. Ai fini della presente direttiva, s'intende per ascensore: un apparecchio
che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide
rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale superiore a 15 gradi,
destinata al trasporto:
- di persone,
- di persone e cose,
- soltanto di cose se la cabina accessibile, ossia se una persona può
entrarvi senza difficoltà, e munita di comandi situati al suo interno o alla
portata di una persona che si trovi al suo interno.
Gli ascensori che si spostano lungo un percorso perfettamente definito nello
spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide, rientrano nel campo di
applicazione della presente direttiva (per esempio gli ascensori a
pantografo).
3. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:
- gli impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto pubblico o
non pubblico di persone;
- gli ascensori specialmente progettati e costruiti per scopi militari o per
mantenere l'ordine,
- gli ascensori al servizio di pozzi miniera,
- gli elevatori di scenotecnica,
- gli ascensori installati in mezzi di trasporto,
- gli ascensori collegati a una macchina e destinati esclusivamente
all'accesso al posto di lavoro,
- i treni a cremagliera,
- gli ascensori da cantiere.
4. Ai fini della presente direttiva:
- l'installatore dell'ascensore è la persona fisica o giuridica che si
assume la responsabilità della progettazione, della fabbricazione,
dell'installazione e della commercializzazione dell'ascensore, che appone la
marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità;
- la commercializzazione dell'ascensore ha luogo allorché l'installatore
mette per la prima volta l'ascensore a disposizione dell'utente;
- i componenti di sicurezza sono quelli elencati nell'allegato IV;
- il fabbricante dei componenti di sicurezza è la persona fisica o giuridica
che si assume la responsabilità della progettazione e della fabbricazione
dei componenti di sicurezza, che appone la marcatura CE e redige la
dichiarazione CE di conformità;
- l'ascensore modello un ascensore rappresentativo la cui documentazione
tecnica indichi come saranno rispettati i requisiti essenziali di sicurezza
negli ascensori derivati dell'ascensore modello, definito in base a
parametri oggettivi e che utilizzi componenti di sicurezza identici.
Nella documentazione tecnica sono chiaramente specificate (con i valori
massimi e minimi) tutte le varianti consentite tra l'ascensore modello e
quelli che fanno parte degli ascensori derivati dallo stesso. E' permesso
dimostrare con calcoli e/o in base a schemi di progettazione la similarità
di una serie di dispositivi o disposizioni rispondenti ai requisiti
essenziali di sicurezza.
5. Se per un ascensore i rischi di cui alla presente direttiva sono
previsti, in tutto o in parte, da direttive specifiche, la presente
direttiva non si applica o cessa di essere applicata a questi ascensori e a
questi rischi non appena diventano applicabili queste direttive specifiche.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie affinché:
- gli ascensori cui si applica la presente direttiva possano essere
commercializzati e messi in servizio soltanto se, correttamente installati,
sottoposti a manutenzione adeguata ed utilizzati secondo la loro
destinazione, non mettono a rischio la sicurezza e la salute delle persone e
eventualmente la sicurezza dei beni;
- i componenti di sicurezza cui si applica la presente direttiva possano
essere commercializzati e messi in servizio soltanto se gli ascensori,
correttamente installati, sottoposti a manutenzione adeguata ed utilizzati
secondo la loro destinazione, sui quali essi saranno installati non mettono
a rischio la sicurezza e la salute delle persone e eventualmente la
sicurezza dei beni.
2. Gli Stati membri prendono tutte le misure utili affinché la persona
responsabile della realizzazione dell'edificio o della costruzione e
l'installatore dell'ascensore si comunichino reciprocamente gli elementi
necessari e prendano le misure adeguate per garantire il corretto
funzionamento e la sicurezza di utilizzazione dell'ascensore.
3. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché i vani di
corsa previsti per gli ascensori non contengano tubazioni o installazioni
diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza
dell'ascensore. 4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, la presente direttiva
lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di stabilire,
nell'osservanza del trattato, le prescrizioni che ritengano necessarie per
garantire la protezione delle persone allorché gli ascensori in questione
sono messi in servizio e utilizzati, purché esse non implichino modifiche di
questi ascensori rispetto a quanto disposto dalla presente direttiva.
5. Gli Stati membri non ostacolano la presentazione - in particolare in
occasione di fiere, esposizioni, dimostrazioni - di ascensori o di
componenti di sicurezza non conformi alle disposizioni comunitarie in
vigore, purché un cartello visibile indichi chiaramente tale non conformità
e l'impossibilità di acquistare siffatti ascensori o componenti di sicurezza
prima che siano resi conformi dall'installatore dell'ascensore o dal
fabbricante dei componenti di sicurezza o dal mandatario di quest'ultimo
stabilito nella Comunità. Durante le dimostrazioni devono essere prese
adeguate misure di sicurezza per la protezione delle persone.
Articolo 3
Gli ascensori cui si applica la presente direttiva devono rispondere ai
requisiti essenziali di sicurezza e di salute previsti all'allegato I. I
componenti di sicurezza cui si applica la presente direttiva devono
rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute previsti
dall'allegato I o consentire agli ascensori sui quali sono montati di
rispondere ai suddetti requisiti essenziali.
Articolo 4
1. Gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare la
commercializzazione e la messa in servizio nel loro territorio di ascensori
e/o di componenti di sicurezza che siano conformi alla presente direttiva.
2. Gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare la
commercializzazione di componenti destinati, per dichiarazione del
fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità, ad essere
incorporati in un ascensore cui si applichi la presente direttiva.
Articolo 5
1. Gli Stati membri considerano conformi a tutte le prescrizioni della
presente direttiva, comprese le procedure di valutazione della conformità di
cui al capitolo II, gli ascensori ed i componenti di sicurezza muniti della
marcatura CE e accompagnati dalla dichiarazione CE di conformità di cui
all'allegato II.
In mancanza di norme armonizzate, gli Stati membri adottano le disposizioni
che ritengono necessarie affinché siano portate a conoscenza degli
interessati le norme e le specifiche tecniche nazionali esistenti
considerate importanti o utili per la corretta applicazione dei requisiti
essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato I.
2. Ove una norma nazionale, che recepisce una norma armonizzata i cui
estremi siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee, preveda uno o più requisiti essenziali di sicurezza e di salute,
l'ascensore costruito in conformità di tale norma nazionale considerato
conforme ai requisiti essenziali di cui si tratta- il componente di
sicurezza fabbricato in conformità di tale norma nazionale considerato atto
a consentire all'ascensore su cui sia correttamente montato di rispondere ai
requisiti essenziali di cui si tratta. Gli Stati membri pubblicano gli
estremi delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate.
3. Gli Stati membri si accertano che siano prese le misure appropriate per
permettere alle parti sociali di influire, a livello nazionale, sul processo
di elaborazione e sul controllo delle norme armonizzate.
Articolo 6
1. Uno Stato membro o la Commissione, qualora ritenga che le norme
armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 2 non rispondano completamente
ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, adisce il comitato istituito
dalla direttiva 83/189/CEE esponendo i motivi. Il comitato emette un parere
d'urgenza.
Sulla base del parere del comitato, la Commissione comunica agli Stati
membri l'eventuale necessità di ritirare le norme in questione dalle
pubblicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
2. La Commissione può adottare le misure appropriate per assicurare
l'applicazione pratica uniforme della presente direttiva, secondo la
procedura prevista al paragrafo 3.
3. La Commissione assistita da un comitato permanente composto dai
rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della
Commissione.
Il comitato permanente elabora il suo regolamento interno.
Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato permanente un
progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il
presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame,
formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione. Il
parere iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di
chiedere che la propria posizione figuri a verbale.
La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal
comitato permanente. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo
parere.
4. Il comitato permanente può inoltre esaminare qualsiasi questione relativa
all'applicazione della presente direttiva sollevata dal suo presidente, sia
su iniziativa di quest'ultimo che su richiesta di uno Stato membro.
Articolo 7
1. Lo Stato membro, il quale constati che un ascensore o un componente di
sicurezza, munito della marcatura CE ed utilizzato conformemente alla sua
destinazione, mette a rischio la sicurezza e la salute delle persone ed
eventualmente la sicurezza dei beni, prende tutte le misure necessarie per
ritirarlo dal mercato, vietarne la commercializzazione e la messa in
servizio o limitarne la libera circolazione.
Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione della misura adottata,
precisandone i motivi, ed indicando in particolare se la mancata conformità
dovuta:
a) al mancato rispetto dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3;
b) ad una scorretta applicazione delle norme di cui all'articolo 5,
paragrafo 2;
c) ad una lacuna delle norme di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
2. La Commissione procede quanto prima a consultazioni con le parti
interessate. Se dopo tali consultazioni essa constata:
- che il provvedimento giustificato, essa ne informa immediatamente lo Stato
membro che ha preso la misura e gli altri Stati membri; qualora la decisione
di cui al paragrafo 1 sia motivata da carenze esistenti nelle norme, la
Commissione, dopo aver consultato le parti interessate, adisce il comitato
di cui all'articolo 6, paragrafo 1, se lo Stato membro che ha adottato il
provvedimento intende mantenerlo, ed avvia la procedura prevista
all'articolo 6, paragrafo 1;
- che il provvedimento ingiustificato, essa ne informa immediatamente lo
Stato membro che ha preso la misura nonché l'installatore dell'ascensore, il
fabbricante dei componenti di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella
Comunità.
3. Se un ascensore o un componente di sicurezza non conforme munito della
marcatura CE, lo Stato membro competente adotta nei confronti di chi abbia
apposto la marcatura le misure del caso e ne informa la Commissione e gli
altri Stati membri.
4. La Commissione provvede affinché gli Stati membri siano informati dello
svolgimento e dei risultati di questo procedimento.
CAPITOLO II Procedura di
valutazione della conformità
Articolo 8
1. Prima della commercializzazione dei componenti di sicurezza elencati
nell'allegato IV, il fabbricante di un componente di sicurezza o il suo
mandatario stabilito nella Comunità deve:
a) I) presentare il modello del componente di sicurezza per un esame CE del
tipo conforme all'allegato V e sottoporlo a controlli della produzione da
parte di un organismo notificato ai sensi dell'allegato XI;
II) oppure presentare il modello del componente di sicurezza per un esame CE
del tipo conforme all'allegato V e applicare un sistema di garanzia qualità
conforme all'allegato VIII per il controllo della produzione;
III) oppure applicare un sistema di garanzia qualità completo conforme
all'allegato IX;
b) apporre la marcatura CE+ su ciascun componente di sicurezza e redigere
una dichiarazione di conformità recante gli elementi indicati nell'allegato
II, tenendo conto delle prescrizioni previste nell'allegato di riferimento
(allegato VIII, IX o XI secondo i casi);
c) conservare una copia della dichiarazione di conformità per dieci anni a
decorrere dall'ultima data di fabbricazione del componente di sicurezza.
2. Prima della commercializzazione di un ascensore, questo deve avere
costituito oggetto di una delle seguenti procedure:
I) Qualora esso sia stato progettato in conformità ad un ascensore
sottoposto all'esame CE+ del tipo di cui all'allegato V, esso costruito,
installato e provato attuando
- il controllo finale di cui all'allegato VI oppure
- il sistema di garanzia qualità di cui all'allegato XII oppure
- il sistema di garanzia qualità di cui all'allegato XIV.
Le procedure relative alle fasi di progettazione e costruzione, da un lato,
e quelle di installazione e di prova, dall'altro lato, possono essere
compiute sullo stesso ascensore.
II) Qualora esso sia stato progettato in conformità ad un ascensore modello
sottoposto all'esame CE+ del tipo di cui all'allegato V, esso costruito,
installato e provato attuando
- il controllo finale di cui all'allegato VI oppure
- il sistema di garanzia qualità di cui all'allegato XII oppure
- il sistema di garanzia qualità di cui all'allegato XIV.
III) Qualora esso sia stato progettato in conformità ad un ascensore per il
quale sia stato attuato un sistema di garanzia qualità conforme all'allegato
XIII, integrato da un controllo del progetto ove questo non sia interamente
conforme alle norme armonizzate, esso costruito, installato e provato
attuando
- il controllo finale di cui all'allegato VI oppure
- il sistema di garanzia qualità di cui all'allegato XII oppure
- il sistema di garanzia qualità di cui all'allegato XIV.
IV) Essere stato sottoposto alla procedura di verifica dell'unità, di cui
all'allegato X, ad opera di un organismo notificato.
V) Essere stato sottoposto alle procedure garanzia di qualità di cui
all'allegato XIII, integrate da un controllo del progetto se quest'ultimo
non interamente conforme alle norme armonizzate.
Nei casi di cui ai punti I), II) e III), la persona responsabile del
progetto deve fornire alla persona responsabile della costruzione,
dell'installazione e delle prove, tutta la documentazione e le indicazioni
necessarie affinché queste operazioni si possano svolgere in piena
sicurezza. 3. In tutti i casi menzionati al paragrafo 2,
- l'installatore appone la marcatura CE all'ascensore e redige una
dichiarazione di conformità recante gli elementi indicati nell'allegato II,
tenendo conto delle prescrizioni previste nell'allegato di riferimento
(allegato VI, X, XII, XIII o XIV secondo i casi),
- l'installatore deve conservare una copia della dichiarazione di conformità
per dieci anni a decorrere dalla data della commercializzazione
dell'ascensore,
- la Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono
ottenere dall'installatore, su richiesta, una copia della dichiarazione di
conformità e dei verbali delle prove relative all'esame finale.
4. a) Qualora gli ascensori o i componenti di sicurezza costituiscano
oggetto di altre direttive relative ad aspetti diversi e che prevedono
l'apposizione della marcatura CE, questa indica anche che gli ascensori o i
componenti di sicurezza si presumono conformi alle disposizioni di queste
altre direttive.
b) Tuttavia, nel caso in cui una o più di dette direttive lascino al
fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un
periodo transitorio, la marcatura CE indica che gli ascensori o i componenti
di sicurezza sono conformi soltanto alle disposizioni delle direttive
applicate dall'installatore o dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti
alle direttive applicate, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee, devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli
di istruzione stabiliti dalle direttive e che accompagnano l'ascensore o il
componente di sicurezza.
5. Qualora né l'installatore dell'ascensore né il fabbricante del componente
di sicurezza, né il suo mandatario stabilito nella Comunità abbiano
soddisfatto gli obblighi previsti dai paragrafi precedenti, tali obblighi
incombono alla persona che commercializza l'ascensore o il componente di
sicurezza sul mercato comunitario. Gli stessi obblighi incombono a chi
costruisce l'ascensore o il componente di sicurezza per uso personale.
Articolo 9
1. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione e agli altri Stati membri
gli organismi da esso designati per espletare le procedure di cui
all'articolo 8, nonché i compiti specifici e le procedure d'esame per i
quali tali organismi sono stati designati e i numeri di identificazione che
sono stati loro attribuiti in precedenza dalla Commissione. La Commissione
pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, per informazione,
un elenco degli organismi notificati in cui figurano i loro numeri di
identificazione, nonché i compiti per i quali sono stati notificati. Essa
provvede all'aggiornamento di tale elenco.
2. Per la valutazione degli organismi notificati, gli Stati membri applicano
i criteri previsti nell'allegato VII. Si presume che gli organismi che
soddisfano ai parametri di valutazione previsti nelle norme armonizzate
pertinenti rispondano a tali criteri.
3. Uno Stato membro che abbia notificato un determinato organismo revoca la
notifica qualora constati che l'organismo stesso non soddisfa più ai criteri
di cui all'allegato VII. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli
altri Stati membri.
CAPITOLO III Marcatura CE
Articolo 10
1. La marcatura CE di conformità costituita dalle iniziali CE+. L'allegato
III riporta il modello da utilizzare.
2. La marcatura CE deve essere apposta in ogni cabina di ascensore in modo
chiaro e visibile conformemente al punto 5 dell'allegato I e deve altres
essere apposta su ciascun componente di sicurezza elencato nell'allegato IV
o, se ciò non possibile, su un'etichetta fissata al componente di sicurezza.
3. E' vietato apporre sugli ascensori o sui componenti di sicurezza
marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il
simbolo grafico della marcatura CE. Sugli ascensori o sui componenti di
sicurezza può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la
visibilità e la leggibilità della marcatura CE.
4. Fatto salvo l'articolo 7:
a) ogni constatazione da parte di uno Stato membro di apposizione indebita
della marcatura CE comporta, per l'installatore dell'ascensore, il
fabbricante del componente di sicurezza o il mandatario di quest'ultimo
stabilito nella Comunità, l'obbligo di conformare il prodotto alle
disposizioni sulla marcatura CE e di far cessare l'infrazione allecondizioni
stabilite dallo Stato membro stesso;
b) nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Stato membro
devprendere tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione sul
mercato di detto componente di sicurezza o a garantirne il ritiro dal
commercio, vietare l'utilizzazione dell'ascensore e informare gli altri
Stati membri secondo le procedure previste all'articolo 7, paragrafo 4.
CAPITOLO IV Disposizioni
finali
Articolo 11
Qualsiasi decisione presa in applicazione della presente direttiva che
limiti
- la commercializzazione e/o la messa in servizio e/o l'utilizzazione
dell'ascensore,
- la commercializzazione e/o la messa in servizio del componente di
sicurezza, deve essere dettagliatamente motivata. Essa notificata senza
indugio all'interessato con l'indicazione delle procedure di ricorso ammesse
dalle legislazioni in vigore nello Stato membro di cui trattasi e dei
termini entro cui tali ricorsi devono essere presentati.
Articolo 12
La Commissione provvede affinché siano resi disponibili i dati su tutte le
decisioni pertinenti relative all'attuazione della presente direttiva.
Articolo 13
Le direttive 84/528/CEE e 84/529/CEE sono abrogate con effetto dal primo
luglio 1999.
Articolo 14
La presente direttiva una direttiva ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3
della direttiva 89/106/CEE per quel che riguarda gli aspetti connessi con
l'installazione degli ascensori.
Articolo 15
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, prima del 01/011997, le
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la
Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un
riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto
riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del
riferimento sono decise dagli Stati membri.
Essi applicano dette disposizioni a decorrere dal 1/07/1997.
2. Gli Stati membri ammettono, sino al 30 giugno 1999,
- la commercializzazione e la messa in servizio di ascensori,
- la commercializzazione e la messa in servizio di componenti di sicurezza,
conformi alle normative vigenti nel loro territorio alla data di adozione
della presente direttiva.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni
di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente
direttiva.
Articolo 16
Entro il 30 giugno 2002, la Commissione riesamina, in consultazione con il
comitato di cui all'articolo 6, paragrafo 3 e sulla scorta delle relazioni
trasmesse dagli Stati membri, il funzionamento delle procedure previste
dalla presente direttiva e presenta, se del caso, le opportune proposte di
modifica.
Articolo 17
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, add 29 giugno 1995.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
K. HAENSCH
Per il Consiglio
Il Presidente
M. BARNIER
ALLEGATO I
REQUISITI ESSENZIALI DI
SICUREZZA E DI SALUTE RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE E ALLA COSTRUZIONE DEGLI
ASCENSORI E DEI COMPONENTI DI SICUREZZA OSSERVAZIONI PRELIMINARI
1. Gli obblighi previsti dai requisiti essenziali di sicurezza e di salute
si applicano soltanto se sussiste il rischio corrispondente per l'ascensore
o per il componente di sicurezza in questione allorché viene utilizzato alle
condizioni previste dall'installatore dell'ascensore o dal fabbricante del
componente di sicurezza.
2. I requisiti essenziali di sicurezza e di salute elencati nella direttiva
sono inderogabili. Tuttavia, tenuto conto dello stato della tecnica, gli
obiettivi da essi prefissi possono non essere raggiunti. In questo caso e
nella misura del possibile l'ascensore o il componente di sicurezza deve
essere progettato e costruito per tendere verso tali obiettivi.
3. Il fabbricante del componente di sicurezza e l'installatore
dell'ascensore hanno l'obbligo di effettuare un'analisi dei rischi per
individuare tutti quelli che concernono il loro prodotto; devono, inoltre,
progettarlo e costruirlo tenendo presente tale analisi.
4. Conformemente all'articolo 14 i requisiti essenziali della direttiva
89/106/CEE, non richiamati nella presente direttiva, si applicano agli
ascensori.
1. CONSIDERAZIONI
GENERALI
1.1. Applicazione della direttiva 89/392/CEE, modificata dalle
direttive91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE
Allorquando il rischio corrispondente sussiste, e non trattato nel presente
allegato, si applicano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di
cui all'allegato I della direttiva 89/392/CEE. In ogni caso, si applica il
requisito essenziale di cui al punto 1.1.2 dell'allegato I della direttiva
83/392/CEE.
1.2. Cabina
La cabina deve essere progettata e costruita in modo da offrire lo spazio e
la resistenza corrispondenti al numero massimo di persone e al carico
nominale dell'ascensore fissati dall'installatore.
Se l'ascensore destinato al trasporto di persone e le dimensioni lo
permettono, la cabina deve essere progettata e costruita in modo da non
ostacolare o impedire tramite le sue caratteristiche strutturali l'accesso e
l'uso da parte dei disabili e in modo da permettere tutti gli adeguamenti
appropriati destinati a facilitarne l'utilizzazione.
1.3. Elementi di sospensione e elementi di sostegno
Gli elementi di sospensione e/o sostegno della cabina, compresi i
collegamenti e gli attacchi terminali, devono essere studiati e progettati
in modo da garantire un adeguato livello di sicurezza totale e ridurre al
minimo il rischio di caduta della cabina, tenendo conto delle condizioni di
utilizzazione, dei materiali impiegati e delle condizioni di fabbricazione.
Qualora per la sospensione della cabina si utilizzino funi o catene, devono
esserci almeno due funi o catene indipendenti l'una dall'altra, ciascuna con
un proprio sistema di attacco. Tali funi o catene non devono comportare né
raccordi, né impiombature, eccetto quelli necessari al loro fissaggio o al
loro allacciamento.
1.4. Controllo delle sollecitazioni (compresa la velocità eccessiva)
1.4.1. Gli ascensori devono essere progettati, costruiti e installati in
modo da rendere senza effetto l'ordine di comando dei movimenti qualora il
carico superi il valore nominale.
1.4.2. Gli ascensori devono essere dotati di un dispositivo limitatore di
velocità eccessiva. Detti requisiti non si applicano agli ascensori che, per
la progettazione del sistema di azionamento, non possono raggiungere una
velocità eccessiva.
1.4.3. Gli ascensori a velocità elevata devono essere dotati di un
dispositivo di controllo e di regolazione della velocità.
1.4.4. Gli ascensori con puleggia di frizione devono essere progettati in
modo che sia assicurata la stabilità delle funi di trazione sulla puleggia.
1.5. Motore
1.5.1. Ciascun ascensore destinato al trasporto di persone deve avere un
proprio macchinario. Questo requisito non concerne gli ascensori in cui i
contrappesi siano sostituiti da una seconda cabina.
1.5.2. L'installatore dell'ascensore deve prevedere che il macchinario e i
dispositivi associati di un ascensore non siano accessibili tranne che per
la manutenzione e per i casi di emergenza.
1.6. Comandi
1.6.1. I comandi degli ascensori destinati al trasporto dei disabili non
accompagnati devono essere opportunamente progettati e disposti.
1.6.2. La funzione dei comandi deve essere chiaramente indicata.
1.6.3. I circuiti di azionamento di una batteria di ascensori possono essere
destinati o interconnessi.
1.6.4. Il materiale elettrico deve essere installato e collegato in modo
che:
- sia impossibile fare confusione con circuiti non appartenenti
all'ascensore,
- l'alimentazione di energia possa essere commutata sotto carico,
- i movimenti dell'ascensore dipendano da meccanismi di sicurezza collocati
in un circuito di comando a sicurezza intrinseca,
- un guasto all'impianto elettrico non provochi una situazione pericolosa.
2. RISCHI PER LE PERSONE
AL DI FUORI DELLA CABINA
2.1. L'ascensore deve essere progettato e costruito in modo che l'accesso al
volume percorso dalla cabina sia impedito, tranne che per la manutenzione e
i casi di emergenza. Prima che una persona si trovi in tale volume,
l'utilizzo normale dell'ascensore deve essere reso impossibile.
2.2. L'ascensore deve essere progettato e costruito in modo da impedire il
rischio di schiacciamento quando la cabina venga a trovarsi in una posizione
estrema.
Si raggiunge questo obiettivo mediante uno spazio libero o un volume di
rifugio oltre le posizioni estreme.
Tuttavia, in casi eccezionali, lasciando agli Stati membri le possibilità di
dare il proprio accordo preventivo, in particolare in edifici già esistenti,
le autorità competenti possono prevedere altri mezzi appropriati per evitare
tale rischio se la soluzione precedente irrealizzabile.
2.3. Gli accessi di piano per l'entrata e l'uscita della cabina devono
essere muniti di porte di piano aventi una resistenza meccanica sufficiente
in funzione delle condizioni di uso previste.
Nel funzionamento normale, un dispositivo di interbloccaggio deve rendere
impossibile:
- un movimento della cabina comandato deliberatamente o no se non sono
chiuse e bloccate tutte le porte di piano;
- l'apertura di una porta di piano se la cabina non si fermata ed al di
fuori della zona di piano prevista a tal fine.
Tuttavia, tutti i movimenti di ripristino del livello al piano con porte
aperte sono ammessi nelle zone definite a condizione che la velocità di tale
ripristino sia controllata.
3. RISCHI PER LE PERSONE
NELLA CABINA
3.1. Le cabine degli ascensori devono essere completamente chiuse da pareti
cieche, compresi pavimenti e soffitti, ad eccezione di aperture di
ventilazione, e dotate di porte cieche. Le porte delle cabine devono essere
progettate ed installate in modo che la cabina non possa effettuare alcun
movimento, tranne quelli di ripristino del livello di cui al punto 2.3,
terzo comma, se le porte non sono chiuse, e si fermi in caso di apertura
delle porte.
Le porte delle cabine devono rimanere chiuse e bloccate in caso di arresto
tra due livelli se esiste un rischio di caduta tra la cabina e le difese del
vano o in mancanza di difese del vano.
3.2. In caso di guasto dell'alimentazione di energia o dei componenti,
l'ascensore deve essere dotato di dispositivi destinati ad impedire la
caduta libera della cabina o movimenti ascendenti incontrollati di essa.
Il dispositivo che impedisce la caduta libera della cabina deve essere
indipendente dagli elementi di sospensione della cabina.
Tale dispositivo deve essere in grado di arrestare la cabina con il suo
carico nominale ed alla velocità massima prevista dall'installatore
dell'ascensore. L'arresto dovuto all'azione di detto dispositivo non deve
provocare una decelerazione pericolosa per gli occupanti, in tutte le
condizioni di carico.
3.3. Devono essere installati ammortizzatori tra il fondo del vano di corsa
ed il pavimento della cabina.
In questo caso lo spazio libero previsto al punto 2.2 deve essere misurato
con gli ammortizzatori completamente compressi.
Detto requisito non si applica agli ascensori la cui cabina, per la
progettazione del sistema di azionamento, non può invadere lo spazio libero
previsto al paragrafo 2.2.
3.4. Gli ascensori devono essere progettati e costruiti in modo da poter
essere messi in movimento soltanto se il dispositivo di cui al punto 3.2 in
posizione operativa.
4. ALTRI RISCHI
4.1. Quando sono motorizzate, le porte di piano, le porte delle cabine, o
l'insieme di esse, devono essere munite di un dispositivo che eviti i rischi
di schiacciamento durante il loro movimento.
4.2. Quando debbono contribuire alla protezione dell'edificio contro
l'incendio, le porte di piano, incluse quelle che comprendono parti vetrate,
debbono presentare un'adeguata resistenza al fuoco, caratterizzata dalla
loro integrità e dalle loro proprietà relative all'isolamento (non
propagazione della fiamma) e alla trasmissione di calore (irraggiamento
termico).
4.3. Gli eventuali contrappesi devono essere installati in modo da evitare
qualsiasi rischio di collisione con la cabina o di caduta sulla stessa.
4.4. Gli ascensori devono essere dotati di mezzi che consentano di liberare
e di evacuare le persone imprigionate nella cabina.
4.5. Le cabine devono essere munite di mezzi di comunicazione bidirezionali
che consentano di ottenere un collegamento permanente con un servizio di
pronto intervento.
4.6. Gli ascensori devono essere progettati e costruiti in modo che, se la
temperatura nel locale del macchinario supera quella massima prevista
dall'installatore dell'ascensore, essi possano terminare i movimenti in
corso e non accettino nuovi ordini di manovra.
4.7. Le cabine devono essere progettate e costruite in modo da assicurare
un'aerazione sufficiente ai passeggeri, anche in caso di arresto prolungato.
4.8. Nella cabina vi deve essere un'illuminazione sufficiente durante l'uso
o quando una porta aperta; inoltre deve esistere un'illuminazione di
emergenza.
4.9. I mezzi di comunicazione di cui al paragrafo 4.5 e l'illuminazione di
emergenza di cui al paragrafo 4.8 devono essere progettati e costruiti per
poter funzionare anche in caso di mancanza di energia normale di
alimentazione. Il loro tempo di funzionamento deve essere sufficiente per
consentire il normale svolgimento delle operazioni di soccorso.
4.10. Il circuito di comando degli ascensori utilizzabili in caso di
incendio deve essere progettato e costruito in modo che si possa evitarne
l'arresto ad alcuni piani e consentire il controllo preferenziale
dell'ascensore da parte delle squadre di soccorso.
5. MARCATURA
5.1. Oltre alle indicazioni minime prescritte per qualsiasi macchina
conformemente al punto 1.7.3 dell'allegato I della direttiva 89/392/CEE,
ogni cabina deve essere dotata di una targa ben visibile nella quale siano
chiaramente indicati il carico nominale di esercizio in chilogrammi ed il
numero massimo di persone che possono prendervi posto.
5.2. Se l'ascensore progettato in modo tale che le persone imprigionate
nella cabina possano liberarsi senza ricorrere ad aiuto esterno, le
istruzioni relative devono essere chiare e visibili nella cabina.
6. ISTRUZIONI PER L'USO
6.1. I componenti di sicurezza di cui all'allegato IV devono essere
corredati di un libretto d'istruzioni redatto in una lingua ufficiale dello
Stato membro dell'installatore dell'ascensore o in un'altra lingua
comunitaria dallo stesso accettata, di modo che:
- il montaggio,
- i collegamenti,
- la regolazione,
- la manutenzione,
possano essere effettuati correttamente e senza rischi.
6.2. Ogni ascensore deve essere accompagnato da una documentazione redatta
nella/e lingua/e ufficiale/i della Comunità; essa/e può/possono essere
determinata/e, in conformità del trattato, dallo Stato membro in cui
l'ascensore installato. Detta documentazione comprende almeno:
- un libretto di istruzioni contenente i disegni e gli schemi necessari
all'utilizzazione normale, nonché alla manutenzione, all'ispezione, alla
riparazione, alle verifiche periodiche ed alla manovra di soccorso di cui al
punto 4.4;
- un registro sul quale si possono annotare le riparazioni e, se del caso,
le verifiche periodiche.
ALLEGATO II
A. Contenuto della
dichiarazione CE di conformità per i componenti di sicurezza (1)La
dichiarazione CE di conformità deve comprendere i seguenti elementi:
- nome e indirizzo del fabbricante dei componenti di sicurezza (2);
- eventualmente, nome e indirizzo del suo mandatario stabilito nella
Comunità (2);
- descrizione del componente di sicurezza, designazione del tipo o della
serie, eventuale numero di serie;
- funzione di sicurezza esercitata dal componente, qualora essa non risulti
evidente dalla descrizione;
- anno di fabbricazione del componente di sicurezza;
- tutte le disposizioni pertinenti cui soddisfa il componente di sicurezza;
- eventualmente, richiamo alle norme armonizzate di riferimento;
- eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo
notificato che ha effettuato l'esame CE del tipo, conformemente all'articolo
8, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii);
- eventualmente, riferimento all'attestato CE del tipo rilasciato da detto
organismo notificato;
- eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo
notificato che ha effettuato i controlli di produzione in conformità
dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto ii);
- eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo
notificato che ha controllato il sistema di garanzia qualità applicato dal
fabbricante ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto iii);
- identificazione del firmatario autorizzato ad impegnare il fabbricante dei
componenti di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità.
B. Contenuto della
dichiarazione CE di conformità per gli ascensori installati (3)
La dichiarazione CE di conformità deve comprendere i seguenti elementi:
- nome e indirizzo dell'installatore dell'ascensore (4);
- descrizione dell'ascensore, designazione del tipo o della serie, numero di
serie e indirizzo in cui l'ascensore installato;
- anno di installazione dell'ascensore;
- tutte le disposizioni pertinenti cui soddisfa l'ascensore;
- eventualmente, richiamo alle norme armonizzate di riferimento;
- eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo
notificato che ha effettuato l'esame CE del tipo dell'ascensore modello,
conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, punti i) e ii);
- eventualmente, riferimento all'attestato CE del tipo;
- eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo
notificato che ha effettuato la verifica CE dell'ascensore in conformità
dell'articolo 8, paragrafo 2, punto iv);
- eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo
notificato che ha effettuato l'esame finale dell'ascensore ai sensi
dell'articolo 8, paragrafo 2, primo trattino dei punti i), ii) e iii);
- eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo
notificato che ha verificato il sistema di garanzia qualità attuato
dall'installatore in conformità all'articolo 8, paragrafo 2, secondo e terzo
trattino dei punti i), ii), iii) e del punto v);
- identificazione del firmatario autorizzato ad impegnare l'installatore
dell'ascensore.
(1) La dichiarazione deve
essere redatta nella stessa lingua delle istruzioni per l'uso di cui
all'allegato I, paragrafo 6.1, a macchina o in stampatello.
(2) Ragione sociale e indirizzo completo; se si tratta del mandatario,
indicare anche la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante dei
componenti di sicurezza.
(3) La dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua delle
istruzioni per l'uso di cui all'allegato I, paragrafo 6.2, a macchina o in
stampatello.
(4) Ragione sociale e indirizzo completo.
ALLEGATO III
MARCATURA CE DI
CONFORMITA'
La marcatura CE di conformità costituita dalle iniziali CE+, secondo il
simbolo grafico che segue: CE
In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere
rispettate le proporzioni indicate nel simbolo di cui sopra.
I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa
dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm. Per i componenti
di sicurezza di piccole dimensioni si può derogare a detta dimensione
minima.
La marcatura CE accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo
notificato nel quadro delle:
- procedure di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto ii) oiii),
- procedure di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
ALLEGATO IV
ELENCO DEI COMPONENTI DI
SICUREZZA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1 E ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1
1. Dispositivi di bloccaggio delle porte di piano.
2. Dispositivi paracadute di cui al paragrafo 3.2 dell'allegato I che
impediscono la caduta della cabina o movimenti ascendenti incontrollati.
3. Dispositivi di limitazione di velocità eccessiva.
4. a) Ammortizzatori ad accumulazione di energia:
o a caratteristica non lineare,
o con smorzamento del movimento di ritorno.
b) Ammortizzatori a dissipazione di energia.
5. Dispositivi di sicurezza su martinetti dei circuiti idraulici di potenza
quando sono utilizzati come dispositivi paracadute.
6. Dispositivi elettrici di sicurezza con funzione di interruttori di
sicurezza con componenti elettronici.
ALLEGATO V
ESAME CE DEL TIPO (Modulo
B)
A. Esame CE del tipo di
componenti di sicurezza
1. L'esame CE del tipo la procedura con cui un organismo notificato accerta
e dichiara che un esemplare rappresentativo di un componente di sicurezza
permetterà all'ascensore sul quale sarà correttamente montato di soddisfare
le disposizioni della direttiva ad esso relative.
2. La domanda di esame CE del tipo dev'essere presentata dal fabbricante del
componente di sicurezza o dal suo mandatario stabilito nella Comunità ad un
organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
- il nome e l'indirizzo del fabbricante del componente di sicurezza e,
qualora la domanda sia presentata dal suo mandatario, anche il nome e
l'indirizzo di quest'ultimo, nonché il luogo di fabbricazione dei componenti
di sicurezza,
- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non stata presentata a
nessun altro organismo notificato,
- la documentazione tecnica,
- un esemplare rappresentativo del componente di sicurezza o l'indicazione
del luogo in cui può essere esaminato. L'organismo notificato può,
giustificando la domanda, richiedere altri esemplari.
3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del
componente di sicurezza e la sua idoneità a far s che l'ascensore su cui
sarà correttamente montato soddisfi le disposizioni della direttiva.
La documentazione tecnica riporta i seguenti elementi eventualmente
necessari alla valutazione della conformità:
- una descrizione generale del componente di sicurezza, compresi il campo di
impiego (in particolare gli eventuali limiti di velocità, il carico,
l'energia) e le condizioni (in particolare ambiente a rischio di espansione,
intemperie);
- disegni o schemi di progettazione e di fabbricazione;
- il o i requisiti essenziali considerati e la soluzione adottata per
soddisfarli (ad esempio, norma armonizzata);
- gli eventuali risultati di prova o di calcolo eseguiti o fatti eseguire
dal fabbricante;
- un esemplare delle istruzioni per il montaggio dei componenti di
sicurezza; - le disposizioni che saranno adottate durante la fabbricazione
per garantire la conformità dei componenti di sicurezza di serie con il
componente di sicurezza esaminato.
4. L'organismo notificato:
- esamina la documentazione tecnica per giudicare se soddisfa gli scopi
voluti; - esamina i componenti di sicurezza per verificarne la conformità
con la documentazione tecnica;
- effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per
verificare se le soluzioni adottate dal fabbricante del componente di
sicurezza soddisfano i requisiti della direttiva e consentono al componente
di sicurezza, correttamente montato su un ascensore, di svolgere la sua
funzione.
5. Se l'esemplare rappresentativo del componente di sicurezza conforme alle
relative disposizioni della direttiva, l'organismo notificato rilascia un
attestato di esame CE del tipo al richiedente. L'attestato deve contenere il
nome e l'indirizzo del fabbricante del componente di sicurezza, le
conclusioni dell'esame, le condizioni di validità del certificato e i dati
necessari all'identificazione del tipo approvato.
La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono
ottenere una copia dell'attestato e, su richiesta motivata, una copia della
documentazione tecnica e dei verbali degli esami, dei calcoli o delle prove
eseguiti. Se al fabbricante viene negato il rilascio di un attestato CE del
tipo, l'organismo notificato deve fornire motivi dettagliati per tale
rifiuto. Deve essere prevista una procedura di ricorso.
6. Il fabbricante del componente di sicurezza o il suo mandatario stabilito
nella Comunità informa l'organismo notificato di qualsiasi modifica, anche
se minima, apportata o prevista del componente di sicurezza approvato,
comprese eventuali nuove estensioni o varianti non precisate nella
documentazione tecnica iniziale (cfr. punto 3, primo trattino). L'organismo
notificato esamina tali modifiche e informa il richiedente se l'attestato di
esame CE del tipo rimane valido (1).
7. Ogni organismo notificato comunica agli Stati membri e agli altri
organismi notificati le informazioni utili riguardanti:
- gli attestati di esame CE del tipo rilasciati;
- gli attestati di esame CE del tipo ritirati.
Inoltre, ciascun organismo notificato comunica agli altri organismi
notificati le informazioni utili concernenti gli attestati di esame CE del
tipo da esso ritirati.
8. L'attestato di esame CE del tipo, la documentazione e la corrispondenza
relativa alle procedure di esame CE del tipo sono redatti in una lingua
ufficiale dello Stato membro in cui stabilito l'organismo notificato o in
una lingua da questo accettata.
9. Il fabbricante del componente di sicurezza o il suo mandatario conserva,
insieme con la documentazione tecnica, copia degli attestati di esame CE del
tipo e dei loro allegati per 10 anni a decorrere dall'ultima data di
fabbricazione del componente di sicurezza.
Nel caso in cui né il fabbricante di un componente di sicurezza né il suo
mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a
disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile
dell'immissione del componente di sicurezza sul mercato comunitario.
B. Esame CE del tipo di
ascensore
1. L'esame CE del tipo la procedura con cui un organismo notificato accerta
e dichiara che un ascensore modello o un ascensore per il quale non sia
prevista alcuna estensione o variante soddisfa le disposizioni della
direttiva.
2. La domanda di esame CE del tipo dev'essere presentata dall'installatore
dell'ascensore ad un organismo notificato di sua scelta. La domanda deve
contenere:
- il nome e l'indirizzo dell'installatore dell'ascensore,
- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non stata presentata a
nessun altro organismo notificato,
- la documentazione tecnica,
- l'indicazione del luogo in cui il modello di ascensore può essere
esaminato. Quest'ultimo deve comprendere le parti terminali e servire almeno
tre livelli (alto, basso e intermedio).
3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità
dell'ascensore alle disposizioni della direttiva nonché di comprenderne la
progettazione e il funzionamento.
La documentazione riporta i seguenti elementi eventualmente necessari alla
valutazione della conformità:
- una descrizione generale del modello di ascensore. La documentazione
tecnica deve indicare chiaramente tutte le possibilità di estensione offerte
dal modello di ascensore presentato all'esame (cfr. articolo 1, paragrafo
4);
- disegni o schemi di progettazione e di fabbricazione;
- i requisiti essenziali considerati e la soluzione adottata per soddisfarli
(ad esempio, norma armonizzata); - una copia delle dichiarazioni CE di
conformità dei componenti di sicurezza utilizzati nella fabbricazione
dell'ascensore;
- gli eventuali risultati di prova o di calcolo eseguiti o fatti eseguire
dal fabbricante;
- un esemplare delle istruzioni per l'uso dell'ascensore;
- le disposizioni che saranno adottate per l'installazione al fine di
garantire la conformità dell'ascensore di serie alle disposizioni della
direttiva.
4. L'organismo notificato:
- esamina la documentazione tecnica per giudicare se soddisfa gli scopi
voluti; - esamina l'ascensore modello per verificarne la conformità con la
documentazione tecnica;
- effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per
verificare se le soluzioni adottate dall'installatore dell'ascensore
soddisfano i requisiti della direttiva e fanno s che l'ascensore li
rispetti. 5. Se l'ascensore modello conforme alle disposizioni della
direttiva, l'organismo notificato rilascia un attestato di esame CE del tipo
al richiedente. L'attestato deve contenere il nome e l'indirizzo
dell'installatore dell'ascensore, le conclusioni dell'esame, le condizioni
di validità del certificato e i dati necessari all'identificazione del tipo
approvato.
La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono
ottenere una copia dell'attestato e, su richiesta motivata, una copia della
documentazione tecnica e dei verbali degli esami, dei calcoli o delle prove
eseguiti. Se al fabbricante viene negato il rilascio di un attestato di
esame del tipo, l'organismo notificato deve fornire motivi dettagliati per
tale rifiuto. Deve essere prevista una procedura di ricorso.
6. L'installatore dell'ascensore informa l'organismo notificato di qualsiasi
modifica, anche se minima, apportata o prevista dell'ascensore approvato,
comprese eventuali nuove estensioni o varianti non precisate nella
documentazione tecnica iniziale (cfr. punto 3, primo trattino). L'organismo
notificato esamina tali modifiche e informa il richiedente se l'attestato di
esame CE del tipo rimane valido (1).
7. Ogni organismo notificato comunica agli Stati membri le informazioni
utili riguardanti:
- gli attestati di esame CE del tipo rilasciati,
- gli attestati di esame CE del tipo ritirati. Inoltre ciascun organismo
notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni utili
concernenti gli attestati di esame CE+ del tipo da esso ritirati.
8. L'attestato di esame CE+ del tipo, la documentazione e la corrispondenza
relativa alle procedure di esame CE+ del tipo sono redatti in una lingua
ufficiale dello Stato membro in cui stabilito l'organismo notificato o in
una lingua da questo accettata.
9. L'installatore dell'ascensore conserva, insieme con la documentazione
tecnica, copia degli attestati di esame CE+ del tipo e dei loro allegati per
10 anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione dell'ascensore
conforme all'ascensore modello.
(1) Se lo reputa necessario, l'organismo notificato può rilasciare un
complemento dell'attestato iniziale di esame CE del tipo o richiedere la
presentazione di un'altra domanda.
ALLEGATO VI
ESAME FINALE
1. L'esame finale la procedura con cui l'installatore dell'ascensore che
soddisfa gli obblighi del punto 2 accerta e dichiara che l'ascensore
commercializzato soddisfa i requisiti della direttiva. L'installatore
dell'ascensore appone la marcatura CE nella cabina di ogni ascensore e
redige una dichiarazione CE di conformità.
2. L'installatore dell'ascensore fa il necessario perché l'ascensore
commercializzato sia conforme all'ascensore modello descritto nell'attestato
di esame CE del tipo e soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e salute
ad esso applicabili.
3. L'installatore dell'ascensore conserva copia della dichiarazione CE di
conformità e dell'attestato di esame finale di cui al paragrafo 6 per 10
anni a decorrere dalla commercializzazione dell'ascensore.
4. Un organismo notificato scelto dall'installatore dell'ascensore esegue o
fa eseguire l'esame finale dell'ascensore destinato alla commercializzazione.
Sono eseguiti l'esame e le prove appropriati definiti dalla o dalle norme
applicabili di cui all'articolo 5 della direttiva, o prove equivalenti, per
verificare la conformità dell'ascensore ai corrispondenti requisiti della
direttiva.
Detti controlli e prove comprendono in particolare:
a) esame della documentazione per verificare se l'ascensore conforme
all'ascensore modello approvato in conformità dell'allegato V, parte B;
b) - funzionamento dell'ascensore a vuoto e a pieno carico nominale per
assicurarsi del montaggio a regola d'arte e del buon funzionamento dei
dispositivi di sicurezza (fine corsa, bloccaggi, ecc.);
- funzionamento dell'ascensore a pieno carico nominale e a vuoto per
assicurarsi del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza in caso di
mancanza di energia;
- prova statica con un carico uguale a 1,25 volte il carico nominale. Il
carico nominale quello indicato al paragrafo 5 dell'allegato I.
Dopo tali prove, l'organismo notificato si accerta che non si siano prodotti
deformazioni o deterioramenti che possono compromettere l'utilizzazione
dell'ascensore.
5. L'organismo notificato riceve una documentazione comprendente:
- il progetto d'insieme dell'ascensore;
- i disegni e gli schemi necessari all'esame finale e in particolare gli
schemi dei circuiti di comando;
- un esemplare delle istruzioni per l'uso di cui al paragrafo 6.2
dell'allegato I. L'organismo notificato non può esigere disegni dettagliati
o informazioni precise non necessari per la verifica della conformità
dell'ascensore da commercializzare con l'ascensore modello descritto nella
dichiarazione di esame CE del tipo.
6. Se l'ascensore soddisfa le disposizioni della direttiva, l'organismo
notificato appone o fa apporre il suo numero di identificazione a lato della
marcatura CE, conformemente all'allegato III, e redige un attestato di esame
finale che riporta i controlli e le prove eseguiti.
L'organismo notificato compila le pagine corrispondenti del registro di cui
al punto 6.2 dell'allegato I.
Se nega il rilascio dell'attestato di esame finale, l'organismo notificato
deve fornire motivi dettagliati per tale rifiuto e suggerire i mezzi per
ottenere il rilascio. Nel richiedere nuovamente l'esame finale,
l'installatore dell'ascensore deve rivolgersi al medesimo organismo
notificato. 7. L'attestato di esame finale, la documentazione e la
corrispondenza relativi alle procedure di esame sono redatti in una lingua
ufficiale dello Stato membro in cui ha sede l'organismo notificato o in una
lingua da questo accettata.
ALLEGATO VII
CRITERI MINIMI CHE DEVONO
ESSERE OSSERVATI DAGLI STATI MEMBRI PER LA NOTIFICA DEGLI ORGANISMI
1. L'organismo, il suo direttore ed il personale incaricato delle operazioni
di verifica non possono essere né il progettista, né ilcostruttore, né il
fornitore, né il fabbricante dei componenti di sicurezza o l'installatore
degli ascensori oggetto del controllo, né il mandatario di una di queste
persone. Analogamente l'organismo, il suo direttore ed il personale
incaricato della vigilanza dei sistemi di garanzia qualità di cui
all'articolo 8 della direttiva non possono essere né il progettista, né il
costruttore, né il fornitore, né il fabbricante dei componenti di sicurezza
o l'installatore degli ascensori oggetto del controllo, né il mandatario di
una di queste persone. Essi non possono intervenire né direttamente, né in
veste di mandatari nella progettazione, costruzione, commercializzazione o
manutenzione di tali componenti di sicurezza o nell'installazione di detti
ascensori. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni
tecniche fra il fabbricante dei componenti di sicurezza o l'installatore
dell'ascensore e l'organismo.
2. L'organismo ed il personale incaricato del controllo devono eseguire le
operazioni di controllo o di vigilanza con la massima integrità
professionale e la massima competenza tecnica e devono essere liberi da
qualsiasi pressione o incitamento, soprattutto di natura finanziaria, che
possa influenzare il loro giudizio o i risultati del controllo, in
particolare se proveniente da persone o gruppi di persone interessati ai
risultati del controllo o della vigilanza.
3. L'organismo deve disporre del personale e possedere i mezzi necessari per
svolgere adeguatamente le funzioni tecniche ed amministrative connesse con
l'esecuzione dei controlli o della vigilanza; esso deve poter disporre anche
del materiale necessario per le verifiche eccezionali.
4. Il personale incaricato dei controlli deve possedere:
- una buona formazione tecnica e professionale;
- una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli che
esso esegue e una pratica sufficiente di tali controlli;
- le capacità necessarie per redigere gli attestati, i verbali e le
relazioni che costituiscono il risvolto concreto dei controlli eseguiti.
5. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato del
controllo. La retribuzione di ciascun addetto non deve essere commisurata né
al numero dei controlli effettuati, né ai risultati di tali controlli.
6. L'organismo deve stipulare un'assicurazione di responsabilità civile,
salvo quando tale responsabilità coperta dallo Stato in base alle leggi0
nazionali o quando i controlli sono effettuati direttamente dallo Stato
membro. 7. Il personale dell'organismo vincolato dal segreto professionale
in ordine a tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue
funzioni (salvo nei confronti delle autorità amministrative competenti dello
Stato in cui esercita la sua attività), nel quadro della direttiva o di
qualsiasi disposizione di diritto interno che le dia efficacia.
ALLEGATO VIII
GARANZIA QUALITA PRODOTTI
(Modulo E)
1. La garanzia qualità prodotti la procedura con cui il fabbricante del
componente di sicurezza che soddisfa gli obblighi del paragrafo 2 accerta e
dichiara che i componenti di sicurezza sono conformi al tipo oggetto
dell'attestato di esame CE del tipo, soddisfano i requisiti della direttiva
che ad essi si applicano e sono idonei, se correttamente montati
sull'ascensore, a consentire a quest'ultimo di ottemperare alle disposizioni
della direttiva.
Il fabbricante del componente di sicurezza o il suo mandatario stabilito
nella Comunità appone la marcatura CE a ciascun componente di sicurezza e
redige una dichiarazione CE di conformità. La marcatura CE deve essere
accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato
responsabile della sorveglianza di cui al paragrafo 4.
2. Il fabbricante deve utilizzare un sistema di garanzia qualità approvato
per il controllo finale e le prove del componente di sicurezza secondo
quanto specificato al paragrafo 3, e dev'essere assoggettato alla
sorveglianza di cui al paragrafo 4.
3. Sistema di garanzia qualità
3.1. Il fabbricante del componente di sicurezza presenta una domanda per la
valutazione del suo sistema di garanzia qualità per i componenti di
sicurezza interessati ad un organismo notificato di sua scelta. La domanda
deve contenere:
- tutte le informazioni utili sui componenti di sicurezza previsti;
- la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità;
- la documentazione tecnica relativa ai componenti di sicurezza approvati e
una copia degli attestati di esame CE del tipo.
3.2. Nel quadro del sistema di garanzia qualità ciascun componente di
sicurezza viene esaminato e su di esso vengono effettuate opportune prove,
fissate nelle norme relative di cui all'articolo 5, o prove equivalenti per
verificarne la conformità ai requisiti della direttiva.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante dei
componenti di sicurezza devono essere documentati in modo sistematico e
ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa
documentazione relativa al sistema di garanzia qualità deve permettere
un'interpretazione uniforme di programmi, piani, manuali e documenti aventi
attinenza con la qualità.
Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
a) degli obiettivi di qualità;
b) della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione e di
qualità dei componenti di sicurezza;
c) degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione;
d) dei mezzi di controllo del funzionamento del sistema di garanzia qualità;
e) della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e
i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.
3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di garanzia qualità per
determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.2. Esso presume la
conformità a tali requisiti dei sistemi di garanzia qualità che soddisfano
la corrispondente norma armonizzata (1).
Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un
esperto nella tecnologia degli apparecchi di sollevamento. La procedura di
valutazione deve comprendere una visita presso gli impianti del fabbricante
dei componenti di sicurezza.
La decisione viene notificata al fabbricante dei componenti di sicurezza. La
notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione
circostanziata della decisione.
3.4. Il fabbricante del componente di sicurezza si impegna a soddisfare gli
obblighi derivanti dal sistema di garanzia qualità approvato, ed a fare in
modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
Omissis: allegati dal IX
al XIV
Legge 13
Legge 9 Gennaio 1989, n° 13 (1)
Disposizioni per favorire il superamento e
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati
(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 Gennaio
1989, n° 21
Articolo 1.
1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla
ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia
residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge sono redatti in osservanza delle
prescrizioni tecniche previste dal comma 2.
2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro
dei lavori pubblici fissa con proprio decreto le prescrizioni tecniche
necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità
degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed
agevolata (1/a).
3. La progettazione deve comunque prevedere:
a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per
l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità
immobiliari;
c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di
sollevamento;
d) l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra,
di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive
di gradini.
4. E' fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del
professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni
adottate ai sensi della presente legge.
(1/a) Con D.M. 14 Giugno 1989, n° 236 (Gazzetta Ufficiale 23 Giugno 1989, n°
145, S.O.) sono state approvate le suddette prescrizioni tecniche.
Articolo 2.
1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli
edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui
all'articolo 27, primo comma, della legge 30 Marzo 1971, n° 118, ed
all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27
Aprile 1978, n° 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e
l’installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità
dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea
del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze
previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile.
2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre
mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1,
i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di
cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a
proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e
possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di
rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei
garages.
Articolo 3.
Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121,
terzo comma, del codice civile.
1. Le opere di cui all'articolo 2 possono essere realizzate in deroga alle
norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e
le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più
fabbricati (2).
2. E' fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli
873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e
i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di
proprietà o di uso comune.
(2) Comma così sostituito dall'articolo 1, Legge 27 febbraio 1989, n° 62
(Gazzetta Ufficiale 27 Febbraio 1989, n° 48).
Articolo 4.
1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, ove l'immobile sia soggetto al
vincolo di cui all'articolo 1 della legge 29 Giugno 1939, n° 1497, le
regioni, o le autorità da esse subdelegate, competenti al rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della citata legge, provvedono
entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della
domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni.
2. La mancata pronuncia nel termine di cui al comma 1 equivale ad assenso.
3. In caso di diniego, gli interessati possono, entro i trenta giorni
successivi, richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e
ambientali, che deve pronunciarsi entro centoventi giorni dalla data di
ricevimento della richiesta.
4. L'autorizzazione può essere negata solo ove non sia possibile realizzare
le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato.
5. Il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e
della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso
in cui l'opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative
eventualmente prospettate dall'interessato.
Articolo 5.
1. Nel caso in cui per l'immobile sia stata effettuata la notifica ai sensi
dell'articolo 2 della legge 1° Giugno 1939, n° 1089, sulla domanda di
autorizzazione prevista dall'articolo 13 della predetta legge la competente
soprintendenza è tenuta a provedere entro centoventi giorni dalla
presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite
prescrizioni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 4
e 5.
Articolo 6.
1. L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 2, da realizzare
nel rispetto delle norme antisismiche e di prevenzione degli incendi e degli
infortuni, non è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 18 della
legge 2 Febbraio 1974, n° 64.
2. Resta fermo l'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto alle
competenti autorità, a norma dell'articolo 17 della stessa legge 2 Febbraio
1974, n° 64.
Articolo 7.
1. L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 2 non è soggetta a
concessione edilizia o ad autorizzazione. Per la realizzazione delle opere
interne, come definite dall'articolo 26 della legge 28 Febbraio 1985, n° 47,
contestualmente all'inizio dei lavori, in luogo di quella prevista dal
predetto articolo 26, l'interessato presenta al sindaco apposita relazione a
firma di un professionista abilitato.
2. Qualora le opere di cui al comma 1 consistano in rampe o ascensori
esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio, si
applicano le disposizioni relative all'autorizzazione di cui all'articolo 48
della legge 5 Agosto 1978, n° 457, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Articolo 8.
1. Alle domande ovvero alle comunicazioni al sindaco relative alla
realizzazione di interventi di cui alla presente legge, è allegato
certificato medico in carta libera attestante l'handicap e dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4
Gennaio 1968, n° 15, dalla quale risultino l'ubicazione della propria
abitazione, nonché le difficoltà di accesso.
Articolo 9.
1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e
all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, anche
se edibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai soggetti di
cui al comma 3, sono concessi contributi a fondo perduto con le modalità di
cui al comma 2. Tali contributi sono cumulabili con quelli concessi a
qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o al portatore di
handicap (3).
2. Il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente
sostenuta per costi fino a lire cinque milioni; è aumentato del venticinque
per cento della spesa effettivamente sostenuta per costi da lire cinque
milioni a lire venticinque milioni, e altresì di un ulteriore cinque per
cento per costi da lire venticinque milioni a lire cento milioni.
3. Hanno diritto ai contributi, con le procedure determinate dagli articoli
10 e 11, i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi
compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla
mobilità, coloro i quali abbiano a carico i citati soggetti ai sensi
dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre
1986, n° 917, nonché i condomini ove risiedano le suddette categorie di
beneficiari.
4. Nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 Dicembre 1986, n° 917, le parole "mezzi necessari per la
deambulazione e la locomozione", sono sostituite dalle parole "mezzi
necessari per la deambulazione, la locomozione e il sollevamento". La
presente disposizione ha effetto dal 1 Gennaio 1988.
(3) Comma cosí sostituito dall'articolo 2, Legge 27 Febbraio 1989, n° 62
(Gazzetta Ufficiale 27 Febbraio 1989, n° 48).
Articolo 10.
1. E' istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Fondo speciale
per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli
edifici privati.
2. Il Fondo è annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con decreto
del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri per gli affari
sociali, per i problemi delle aree urbane e del tesoro, in proporzione del
fabbisogno indicato dalle regioni ai sensi dell'articolo 11, comma 5. Le
regioni ripartiscono le somme assegnate tra i comuni richiedenti.
3. I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità
attribuite ai comuni, assegnano i contributi agli interessati che ne abbiano
fatto tempestiva richiesta.
4. Nell'ipotesi in cui le somme attribuite al comune non siano sufficienti a
coprire l'intero fabbisogno, il sindaco le ripartisce con precedenza per le
domande presentate da portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con
difficoltà di deambulazione dalle competenti unità sanitarie locali e, in
subordine, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle
domande. Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi
restano valide per gli anni successivi.
5. I contributi devono essere erogati entro quindici giorni dalla
presentazione delle fatture dei lavori, debitamente quietanzate.
Articolo 11.
1. Gli interessati debbono presentare domanda al sindaco del comune in cui è
sito l'immobile con indicazione delle opere da realizzare e della spesa
prevista entro il 1° Marzo di ciascun anno.
2. Per l'anno 1989 la domanda deve essere presentata entro il 31 Luglio (4).
3. Alla domanda debbono essere allegati il certificato e la dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8.
4. Il sindaco, nel termine di trenta giorni successivi alla scadenza del
termine per la presentazione delle domande, stabilisce il fabbisogno
complessivo del comune sulla base delle domande ritenute ammissibili e le
trasmette alla regione.
5. La regione determina il proprio fabbisogno complessivo e trasmette entro
trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 4 al Ministero
dei lavori pubblici la richiesta di partecipazione alla ripartizione del
Fondo di cui all'articolo 10, comma 2.
(4) Comma cosí sostituito dall'articolo 3, Legge 27 Febbraio 1989, n° 62
(Gazzetta Ufficiale 27 Febbraio 1989, n° 48).
Articolo 12.
1. Il Fondo di cui all'articolo 10 è alimentato con lire 20 miliardi per
ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991. Al predetto onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1989 all'uopo utilizzando l'accantonamento
"Concorso dello Stato nelle spese dei privati per interventi volti al
superamento delle barriere architettoniche negli edifici" per lire 20
miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991.
2. Le somme eventualmente non utilizzate nell'anno di riferimento sono
riassegnate al fondo per l'anno successivo.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
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